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Circolare 7

AVVISO_7_Vigilanza Alunni

AVVISO_7_Vigilanza Alunni

Utente Vincenzo Giustino Scifo

da Vincenzo Giustino Scifo

Personale amministrativo

Onde evitare spiacevoli episodi, si ribadiscono per iscritto alle SS.LL. norme e misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, per tutta la durata della loro permanenza nell’edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all’esterno e nel percorso per raggiungerlo.

 

  1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

 

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, viene ribadito all’art. 44 (comma 7) del nuovo CCNL che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe (o nel luogo designato) 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il Docente, pertanto, NON deve allontanarsi dalla classe o dalla Scuola durante l’orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato): gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere subito distribuiti nelle altre classi, o affidati al Collaboratore Scolastico, e la Dirigenza deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti.

 

Il Collaboratore Scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale (dal CCNL 2006-2009 al CCNL 2019-2021).

Il Collaboratore Scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

 

Nei casi di sciopero degli insegnanti, qualora giungano a Scuola alunni non accompagnati dai Genitori, gli alunni stessi sono trattenuti e ripartiti fra le varie classi.

Nel caso risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza, a causa dell’eccessivo numero di studenti, i Genitori saranno invitati telefonicamente a ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero.

 

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.

 

Riguardo all’Educazione motoria/fisica, quando si svolge all’aperto, appare necessaria una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo.

In ogni caso è cura dell’Insegnante sia proporre esercizi proporzionati alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a moderare la naturale irruenza degli alunni nei giochi liberi e organizzati.

 

Riguardo ad attività didattiche svolte nei dintorni dei Plessi, spetta agli Insegnanti valutare se sussistono pericoli o difficoltà, di fatto prevedibili o probabili e, in ragione di ciò, stabilire l’adeguatezza del servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca. Anche in questo caso, si ritiene necessario effettuare una ricognizione preliminare dell’ambiente da visitare.

 

  1. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA

 

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività (antimeridiano o pomeridiano) si dispone che presso gli ingressi degli edifici sia presente un Collaboratore Scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli Insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe (per la Scuola Secondaria di 1° Grado), in sezione (per la Scuola dell’Infanzia) e all’ingresso (per la Scuola Primaria) 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

 

La Scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico.

In caso di ingresso posticipato, gli studenti vanno accompagnati a Scuola dal Genitore/Tutore o delegato (purché maggiorenne) e consegnati ai Collaboratori scolastici che li accompagneranno in classe.

 

I Docenti ed i Collaboratori Scolastici devono conservare, nel rispetto della privacy, le deleghe e rispettive copie al fine di un controllo accurato ed incrociato e sono tenuti al segreto professionale in merito ad eventuali segnalazioni emesse dal Servizio dei Minori.

 

  1. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori Scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli Insegnanti, vigilando nel corridoio delle aule interessate al cambio di turno.

Il Docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva; i Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora (o che hanno avuto un’ora “libera”) sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio.

 

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli Insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Inoltre, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno degli insegnanti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei Docenti nelle classi e sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Dirigenza.

 

  1. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO

 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo, della durata di 20 minuti alla Scuola Primaria e 10 minuti alla Scuola Sec. di 1° Grado, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede la ricreazione (Sc. Secondaria di 1° Grado) e nell’ora che immediatamente segue la ricreazione (Scuola Primaria).

 

I Collaboratori Scolastici durante gli intervalli vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

 

  1. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI; PERIODO DI MENSA E DOPO MENSA

 

L’uscita degli alunni ha luogo ordinatamente: le classi dovranno avviarsi all’uscita una alla volta e gli Insegnanti avranno cura di far rispettare l’ordine, evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni.

 

All’uscita da Scuola, al termine delle lezioni, gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primarie dovranno essere riconsegnati ai Genitori/Tutori/Affidatari o a persona maggiorenne da questi delegata.

I Genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all’uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. I Genitori in attesa dei propri figli non devono assembrarsi davanti all’uscita, per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato.

 

L’Insegnante lascia la Scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta, fatto salvo il caso degli alunni che attendono l’autobus del servizio scolastico.

In quest’ultima evenienza gli alunni stessi (Scuola Primaria) sono affidati alla sorveglianza dei Collaboratori Scolastici: a quest’ultimi l’Ufficio Didattica ha consegnato i nominativi degli alunni che si avvalgono del servizio.

 

Nella Scuola Secondaria è ammessa l’uscita autonoma degli alunni su autorizzazione dei Genitori per iscritto: Docenti e Collaboratori riceveranno l’elenco delle singole classi indicante i nominativi degli alunni autorizzati. In caso di “non autorizzazione” gli alunni dovranno essere trattenuti nell’atrio del plesso e ritirati personalmente dai Genitori o loro delegati.

 

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dal plesso al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un Collaboratore Scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

 

L’uscita anticipata di un alunno viene richiesta per iscritto dal Genitore o suo delegato maggiorenne. Nessun alunno è autorizzato ad uscire da Scuola prima dell’orario se non ritirato da un adulto delegato.

 

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai Docenti.

Gli alunni raggiungeranno i locali della mensa in maniera ordinata insieme ai propri Docenti.

 

  1. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal Docente di sostegno o dall’Educatore o dal Docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore Scolastico.

 

  1. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI POMERIDIANE

 

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti che organizzano tali attività. Gli alunni aspetteranno il Docente al di fuori dell’edificio scolastico e accederanno ai locali della Scuola all’inizio dell’attività.

 

Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

 

Per meglio disciplinare i momenti collettivi dell’attività della Scuola ed al fine di omogeneizzare i comportamenti degli Insegnanti nei confronti degli alunni, Docenti e Collaboratori Scolastici sono invitati a prendere visione del Regolamento di Istituto pubblicato sul sito istituzionale.

 

 

 

  1. B. Le indicazioni contenute nel presente Avviso dovranno essere comunicate dai Docenti Responsabili di Plesso ai supplenti fin dal primo giorno di assunzione in servizio.

 

Distinti saluti.